Se avete un marchio di proprietà, ma volete trasferirlo ad un’altra persona, o volete acquistare un marchio che è già stato registrato da terzi, allora l’istituto che vi interessa conoscere è quello della cessione del marchio.
La cessione del marchio registrato consiste nel processo che permette di acquistare o di vendere un marchio che è stato sottoposto alla registrazione, formalizzando la cessione dello stesso ed evitando così ogni tipo di problema legale.
Insomma con la cessione del marchio un soggetto cede la proprietà del marchio registrato ad un altro soggetto il quale ne diventa, ad ogni effetto, nuovo proprietario. Per fare ciò, in genere si usa lo strumento del contratto che permette di indicare il corrispettivo della cessione (quindi il valore economico che ha un marchio) e altre clausole.
Ma che cosa dice la legge italiana sulla cessione del marchio, e come si fa concretamente a comprare o vendere un marchio?
Il Codice Italiano della Proprietà industriale all’articolo 23 comma 1 sancisce che il marchio può essere venduto (trasferito è la parola usata) senza bisogno di trasferimento di azienda o ramo di azienda. In sostanza, è possibile registrare un marchio ed operare poi la cessione del marchio senza dover trasferire anche il ramo d’azienda o l’azienda stessa, perché si tratta di beni indipendenti.
Non solo. Quando si fa la cessione del marchio non si è obbligati a cedere del tutto il marchio perché è possibile effettuare anche una c.d. cessione parziale, oppure cedere anche un marchio c.d. di fatto (cioè non registrato).
Ricordiamo però che cedere il marchio o darlo in licenza son cose ben diverse: la cessione del marchio infatti comporta la cessione della proprietà, dandolo in licenza invece si mantiene la proprietà ma si attribuisce a terzi la possibilità di usarlo.
La cessione del marchio all’interno dell’UE è possibile: ma il trasferimento non è possibile per ‘singoli stati’ ma bensì per tutti gli Stati dell’UE.
Si può però cedere limitatamente il marchio anche in UE, ad esempio solo per un certo segmento del business e non per tutti (se si costruiscono scarpe e accessori sotto un certo marchio, la cessione del marchio in UE può avvenire anche solo per le scarpe o per gli accessori). Ma vediamo adesso come è possibile coniugare la cessione totale o parziale di un marchio con gli obbiettivi di tutela del consumatore.
Tutela del consumatore nella cessione del marchio
Nella disciplina della cessione del marchio bisogna anche considerare la necessità di tutelare il consumatore. Ad esempio, è noto che la legge italiana (il Codice della proprietà industriale) stabilisce che il marchio può diventare idoneo a ingannare il pubblico; nella cessione del marchio è quindi opportuno usufruire di strumenti di pubblicità in modo da rendere noto, chiaro e trasparente il fatto della cessione del marchio per non rendere ingannevole il marchio stesso. Alla stregua è opportuno mantenere lo stesso livello qualitativo dei prodotti e/o servizi, appunto sempre per non ingannare il consumatore, in modo da non ingannare le aspettative che il pubblico ripone nel marchio.
Come operare la cessione del marchio
Quando si tratta di cedere un marchio o acquistarne uno, per la corretta e completa tutela dei propri interessi economici è opportuno fare riferimento a dei professionisti del settore esperti in diritto della proprietà. In questo modo è possibile tutelarsi sempre nella redazione del contratto e dare al marchio ceduto il giusto valore economico, gestire al meglio la negoziazione ed assolvere anche tutti gli oneri che sono previsti dalla legge per il contratto di cessione del marchio (in Italia, presso l’ufficio UIBM, ed all’estero).